Con il ricorso in autotutela ogni cittadino può ottenere velocemente l’annullamento di un atto (un avviso, un verbale, una cartella esattoriale, ecc.) emesso da una pubblica autorità senza dover ricorrere al giudice. A volte, quando un atto è palesemente illegittimo o viziato è interesse sia della pubblica amministrazione sia del cittadino evitare una causa e un contenzioso lungo e costoso.
Gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti possono annullare degli atti illegittimi o infondati, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità (Legge 30/11/1994, n. 656, art. 2-quarter e Decreto ministeriale 11/02/1997, n. 37, art. 2, com. 1).
I casi più comuni di illegittimità dell'atto sono (Decreto ministeriale 11/02/1997, n. 37, art. 2, com. 1):
- errore di persona
- evidente errore logico o di calcolo
- errore sul presupposto dell'imposta
- doppia imposizione
- mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti
- mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.