Sono considerati interventi di nuova costruzione:
- la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati e l'ampliamento di quelli esistenti
- la realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte di soggetti diversi dal Comune
- la costruzione di infrastrutture e di impianti, che modificano in modo permanente il terreno non costruito
- l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione
- l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore
- interventi pertinenziali che gli atti di pianificazione territoriale e i regolamenti edilizi qualificano come interventi di nuova costruzione (anche in relazione al pregio ambientale paesaggistico delle aree) oppure che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale
- realizzazione di depositi di merci o di materiali e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto dove è necessario eseguire lavori che causano una trasformazione permanente del suolo inedificato.
Approfondimenti
Non sono interventi di nuova costruzione gli (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 3, com. 1, let. e):
- interventi di manutenzione ordinaria
- interventi di manutenzione straordinaria
- interventi di restauro e di risanamento conservativo
- interventi di ristrutturazione edilizia.
Per gli interventi di nuova costruzione, occorre chiedere il rilascio del permesso di costruire (PDC) (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 10).
È possibile presentare segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA) (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 23) per:
- interventi di nuova costruzione previsti da piani attuativi con precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive
- nuove costruzioni che sono in esecuzione diretta di strumenti urbanistici generali con precise indicazioni plano-volumetriche.
Per gli interventi che realizzano nuovi fabbricati nelle aree destinate all'agricoltura, occorre chiedere il rilascio del permesso di costruire (PDC).